Esami di guida patenti A1, A2, A: ecco cosa prevedono i nuovi esami moto

30/03/19

A partire dal  dal 2 Gennaio 2019 sono state apportate diverse novità che riguardano gli esami di guida moto.

Per fare chiarezza sui molti dubbi emersi tra gli addetti ai lavori, il Ministero dei Trasporti ha pubblicato una nuova circolare che riportiamo:
 

Oggetto: D.M. 26 settembre 2018, recante “Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A”.

Con circolare prot. 26323 del 25 ottobre 2018 sono stati forniti chiarimenti e disposizioni operative in materia di prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2, e A.

In considerazione di alcune richieste di chiarimenti pervenute dagli Uffici Motorizzazione civile e dagli operatori del settore, si rende necessario fornire ulteriori precisazioni.
Pertanto, si ripropone il testo della precedente circolare, opportunamente integrato con le innovazioni, apportate in carattere grassetto.

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Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2018 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 settembre 2018, recante “Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A”.
Detto decreto ha apportato modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 recante “Disciplina delle prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A”.


Le principali innovazioni apportate dal decreto ministeriale del 26 settembre 2018 sono:

a) ripartizione in 3 fasi della prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A”.

b) previsione di una nuova procedura d’esame in area chiusa, in linea con quanto previsto all’allegato II, lettera B, punto 6.2 del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59;

c) nuove prescrizioni in materia di abbigliamento tecnico che i candidati devono utilizzare per affrontare la prova d’esame in argomento.


Per quel che concerne la predisposizione delle aree di prova, occorre sottolineare la necessità che i percorsi sui quali si svolgono le prove della seconda fase per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A devono essere asfaltati e in condizioni tali da non creare pericolo per l’incolumità dei candidati. Non potranno, dunque, essere sostenute prove d’esame su percorsi sui quali siano presenti, ad esempio, buche, radici di alberi emergenti dall’asfalto o, nell’area di scartamento ostacolo e di frenata in spazio delimitato, tombini ecc.


I percorsi sui quali si svolgono le prove della fase 2 della prova pratica per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A devono essere previamente verificati dagli Uffici Motorizzazione civile, per controllare che siano soddisfatti i requisiti prescritti dal D.M. 26 settembre 2018, che non presentino ammaloramenti.


I coni di delimitazione del percorso (art. 2, comma 2, del D.M. 26 settembre 2018), in gomma o plastica di colore rosso con almeno un anello di colore bianco retroriflettente, possono essere anche di tipo non omologato.
Quanto ai tempi di percorrenza dei due circuiti (non meno di 15 secondi per il primo, non più di venticinque secondi per il secondo), l’esaminatore dovrà far riferimento esclusivamente ai secondi e non anche ai decimi di secondo.
Nel caso di esami svolti in “conto Stato”, gli Uffici Motorizzazione civile, forniranno agli esaminatori i cronometri necessari per misurare i tempi di svolgimento delle prove della fase 2 per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A. I cronometri dovranno essere forniti, dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica che richiedono sedute d’esame in “conto privato”.


Al fine di evitare contestazioni sulla rilevazione dei tempi di percorrenza dei percorsi della fase 2, a far data 1 luglio 2019, i cronometri sono esclusivamente di tipo automatico, con rilevatori alla partenza ed all’arrivo. I tempi misurati devono essere chiaramente visibili al fine di garantire la pubblicità delle prove. A tutela dell’incolumità del candidato, il cronometro deve essere posizionato in maniera tale che i tempi non siano visibili dal candidato stesso durante lo svolgimento delle prove d’esame. In caso di malfunzionamento del cronometro prima dell’inizio della seduta d’esame, l’esaminatore deve farne apposita segnalazione nel verbale d’esame, non dando inizio alla seduta stessa. Nel caso in cui il malfunzionamento si verifichi a seduta già iniziata, l’esaminatore deve farne apposita segnalazione nel verbale d’esame, portando comunque a termine la seduta utilizzando un cronometro ad attivazione manuale.
Per quel che concerne il paraschiena, questo deve essere almeno di tipo CB - Central Back Protector (paraschiena centrale) e può essere anche integrato nella giacca.
Attesa la necessità di adeguamento delle piste previste dagli allegati 1 e 2 al D.M. 26 settembre 2018, a partire dal 2 gennaio 2019, le prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle categorie A1, A2 ed A, sono svolte secondo le procedure previste dal decreto ministeriale in oggetto indipendentemente dalla data di registrazione della domanda d’esame.


Tenuto conto, infine delle riduzione numerica delle prove svolte in area chiusa, a decorrere dunque, dalla predetta data del 2 gennaio 2019, le sedute di esame pratico per il conseguimento delle categorie A1, A2 e A dovranno essere organizzate in modo da assicurare trenta minuti per ogni candidato."
 



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