Smarrimento patente: cosa fare per ottenere il duplicato
02/04/21Il primo step è quello di denunciare il furto o lo smarrimento della patente di guida, entro le 48h dall’avvenuto, presso il Comando dell’Arma dei Carabinieri o l’Ufficio della Polizia di Stato, i quali verificano la duplicabilità della patente.
Al momento della denuncia bisogna essere provvisti di:
- due foto formato tessera;
- un documento d’identità in corso di validità.
Le forze dell’ordine rilasceranno un permesso di guida provvisorio della durata di 90 giorni (fatta eccezione per uno smarrimento o furto di una patente scaduta). Dal momento del rilascio di tale permesso, la patente smarrita non avrà più validità e, nel caso in cui il titolare dovesse trovarla, ricorre l’obbligo di distruggerla (art. 2, comma 5, del DPR 9.3.2000, n. 104).
Il duplicato della patente di guida, cui richiesta viene effettuata dalle forze dell’ordine nel momento della denuncia, verrà inviato dall'Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e recapitato all’indirizzo dell’interessato, (nell’atto di consegna dovrà essere corrisposta una somma pari a € 6,86 per il servizio reso a POSTE S.P.A.)
Nel caso in cui l’interessato non dovesse vedersi recapitare il duplicato della patente entro i 45 giorni dal rilascio del permesso provvisorio, dovrà contattare il numero verde del Ministero dei Trasporti: 800/232323.
Cosa bisogna fare in caso di patente non duplicabile?
Qualora la patente non dovesse essere duplicabile, perchè non ancora inserita nell'anagrafe nazionale delle patenti (può succedere per le vecchie patenti ) bisogna rivolgersi agli Uffici della Motorizzazione civile provinciale di residenza per richiedere il duplicato della patente, portando i seguenti documenti:
- Modello di domanda TT 2112 debitamente compilato;
- Attestazione del versamento postale effettuato sul c/c 9001 di una quota pari € 10,20 (disponibili presso gli Uffici Postali e gli Uffici dell’UMC).
- Denuncia di smarrimento o furto (copia originale + fotocopia);
- Permesso provvisorio di guida rilasciato in precedenza dalle forze dell’ordine;
- Autocertificazione anagrafica (resa al Dipartimento Trasporti Terrestri) in cui si attesta le generalità dell’interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza, l’indirizzo e il codice fiscale);
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Due foto in formato tessera.
Qualora la domanda di duplicazione venga effettuata da un cittadino extracomunitario, il richiedente dovrà esibire il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno originale e in corso di validità.
Se lo smarrimento/furto è avvenuto all’estero?
Bisogna recarsi dalle forze dell’ordine locali per denunciare l’accaduto e, successivamente, ripresentare la denuncia in Italia.
L’alternativa è quella di recarsi presso l’Ambasciata italiana e denunciare il furto o lo smarrimento della patente di guida, evitando così di dover sporgere nuovamente denuncia presso le forze dell’ordine italiane.
NB: il rilascio del permesso di guida provvisorio non dà il diritto di guidare all’estero.