La guida accompagnata è un’autorizzazione speciale che permette, in Italia, a chi ha 17 anni e una patente di categoria A1 o B1 valida, di esercitarsi alla guida delle autovetture in vista del conseguimento della patente B.
Durante la guida accompagnata il candidato non può mai essere da solo in auto: deve sempre avere accanto una persona che svolga il ruolo di accompagnatore/istruttore di guida, in possesso di specifici requisiti.
Per ottenere l’autorizzazione alla guida accompagnata è necessario:
· avere almeno 17 anni di età
· essere in possesso di patente A1 o B1 valida, quindi:
o non scaduta
o non sospesa
Solo chi soddisfa queste condizioni può presentare domanda per ottenere l’autorizzazione.
Il rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata si articola in 3 fasi principali:
1. Presentazione della domanda presso un Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC)
2. Frequenza di un corso di guida presso un’autoscuola o Centro di istruzione automobilistica
3. Rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Ufficio Motorizzazione Civile
Vediamole nel dettaglio.
La domanda va presentata presso un Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio.
Per la richiesta dell’autorizzazione alla guida accompagnata è necessario presentare:
· Domanda di rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata
o su apposito modello
o firmata dal genitore o legale rappresentante del minore
o e dal minore stesso (modello istanza)
· Attestazione di versamento di € 32,00 su c/c 4028
o bollettino prestampato disponibile presso uffici postali e Motorizzazione
· Attestazione di versamento di € 10,20 su c/c 9001
o bollettino prestampato disponibile presso uffici postali e Motorizzazione
· Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
o su modello apposito
o che attesti la qualità di genitore o legale rappresentante del minore (modello dichiarazione sostitutiva)
· Fotocopia del documento di identità del dichiarante
· Se il minore necessita di dispositivi di adattamento sul veicolo:
o certificato della Commissione medica locale che indichi gli adattamenti richiesti per la guida
Se la patente del minore è valida e non sospesa, l’Ufficio Motorizzazione rilascia una ricevuta della domanda (modello ricevuta), che permette:
· l’iscrizione al corso di guida presso autoscuola o centro di istruzione automobilistica.
La ricevuta:
· scade al compimento dei 18 anni
oppure
· alla data di scadenza della patente posseduta dal minore, se precedente ai 18 anni
In questo secondo caso, dopo aver rinnovato la patente, è possibile richiedere un duplicato della ricevuta, valido fino alla nuova scadenza della patente e comunque non oltre il compimento dei 18 anni.
Per accedere alla guida accompagnata non basta la domanda: è obbligatoria la frequenza di un corso di guida.
Il corso deve essere svolto presso:
· una Autoscuola
· oppure un Centro di istruzione automobilistica
Il candidato deve frequentare:
· un corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata
· di almeno 10 ore di guida effettiva
Durante il corso viene compilato il libretto delle lezioni di guida (modello libretto), su cui vanno registrate tutte le ore svolte.
Al termine del corso:
· l’autoscuola o il centro rilascia un attestato di frequenza (modello attestato di frequenza)
· l’attestato dovrà essere presentato all’Ufficio Motorizzazione Civile per procedere alla fase successiva.
L’autorizzazione alla guida accompagnata è rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile.
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione è necessario presentare:
· Attestato di frequenza rilasciato dall’autoscuola o dal centro di istruzione automobilistica
· Parte originale dei fogli del libretto delle lezioni di guida
· Elenco degli accompagnatori designati (modello designazione accompagnatori)
È possibile designare al massimo 3 accompagnatori, che devono rispettare precisi requisiti.
· Età non superiore a 60 anni
· È comunque possibile indicare come accompagnatori persone che, pur avendo meno di 60 anni al momento del rilascio, supereranno tale età alla scadenza dell’autorizzazione
o in questo caso, sull’autorizzazione viene riportata una data limite ridotta per quell’accompagnatore, ovvero il compimento del 60° anno di età
L’accompagnatore deve possedere:
· una patente non inferiore alla categoria B, in corso di validità
In più:
· se si tratta di patente italiana:
o non deve essere stata sospesa negli ultimi 5 anni
· se si tratta di patente rilasciata da uno Stato UE o SEE:
o deve essere riconosciuta da non meno di 5 anni
L’autorizzazione alla guida accompagnata:
· scade al compimento dei 18 anni,
oppure
· alla data di scadenza della patente posseduta dal minore, se precedente ai 18 anni
Anche in questo caso, se la patente scade prima dei 18 anni:
· dopo il rinnovo della patente è possibile richiedere un duplicato dell’autorizzazione, valido fino alla nuova scadenza della patente e comunque non oltre il compimento dei 18 anni.
In alcuni casi può servire un duplicato della ricevuta di istanza o dell’autorizzazione alla guida accompagnata.
La richiesta di duplicato va presentata presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.
È possibile richiedere un duplicato in caso di:
· rinnovo della validità della patente posseduta
· integrazione o sostituzione degli accompagnatori designati
· deterioramento del documento
· Attestazione di versamento di € 32,00 su c/c 4028
· Attestazione di versamento di € 10,20 su c/c 9001
o entrambi i bollettini sono prestampati e disponibili presso uffici postali e Motorizzazione
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