Revisione della patente
La revisione della patente di guida è il provvedimento che può essere richiesto dalla Prefettura o dalla Motorizzazione, quando sorgono dubbi sulla persistenza dei requisiti per poter guidare.
In pratica, con il provvedimento di revisione, si obbliga il titolare di patente a sottoporsi ad accertamenti medici e/o di idoneità tecnica (esame teorico ed esame di guida), per verificare se ha ancora i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per la guida.
La revisione della patente può prevedere il solo accertamento sanitario oppure l'obbligo di rifare gli esami (revisione tecnica).
Nel caso di verifica dei requisiti psico-fisici il titolare della patente viene invitato a sottoporsi ad un accertamento sanitario da effettuarsi presso la Commissione Medica Locale.
Di solito l'accertamento deve essere fatto entro 30 giorni.
Quando viene richiesta la revisione tecnica invece, viene richiesto di verificare la persistenza dell’idoneità tecnica alla guida: bisogna rifare gli esami.
In questo caso il conducente deve prenotare l’esame di teoria e quello di pratica entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione presso il competente Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti (la Mototrizzazione civile).
Quando è disposta la revisione tecnica della patente
La revisione tecnica della patente è disposta a seguito di azzeramento dei punti sulla patente (sono stati persi tutti i punti).
Deve fare la revisione della patente anche chi dopo la notifica della prima violazione, che comporti una perdita di almeno 5 punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno 5 punti.
L'accertamento sanitario (la visita medica) è sempre obbligatorio nei seguenti casi:
- guida in stato di ebbrezza grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (violazione articoli 186 e 187)
- in caso di coma di durata superiore alle 48 ore
- minorenne che ha commesso infrazioni che comportano la sospensione della patente
- a seguito di incidente che ha provocato lesioni gravi a persone
Come si svolgono gli esami di revisione
Gli esami di revisione della patente di guida di qualsiasi categoria e della qualificazione CQC, si svolgono al computer:si tratta di un esame di teoria informatizzato.
C'è un questionario estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per ogni domanda il candidato deve barrare la lettera "V" o "F" a seconda che consideri la domanda vera o falsa.
Il numero di domande ed il tempo a disposizione variano a seconda della patente:
- patente di categoria AM: la scheda d'esame si compone di 20 quiz, la prova ha durata massima di venti minuti ed il massimo di errori ammessi è 2
- patente di categoria A1, A2, A, B1, B, BE: la scheda d'esame si compone di 30 quiz. la prova ha durata di trenta minuti ed il massimo di errori ammessi è 3
- patente di categoria C1 e C1E con codice unionale 97 - 30 quiz - prova ha durata di trenta minuti - si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;
- patente di categoria C1, C1E, C, CE - 30 quiz - prova ha durata di trenta minuti - si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;
- patente categoria D1, D1E, D, DE - 30 quiz - prova ha durata di trenta minuti - si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 3;
- CQC merci - 40 quiz - prova ha durata di quaranta minuti - si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4;
- CQC persone - 40 quiz - prova ha durata di quaranta minuti - si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a 4.
I conducenti affetti da sordomutismo saranno ammessi a sostenere le prove di teoria dell'esame di revisione patente mediante il sistema orale con la possibilità di farsi assistere, a proprie spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'ente nazionale sordomuti.
In ogni caso, l’esito negativo dell’esame di revisione comporta la revoca della patente.
L’esame di revisione si svolge per la categoria di patente posseduta dal titolare cui è stato notificato il provvedimento di cui all’art. 128 c.d.s.
Nel caso di titolare di patente comprendente più categorie, l’esame di revisione si svolge sulla base del programma previsto dal seguente schema:
a) patente comprendente le categorie CE e DE:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
b) patente comprendente le categorie C (o C1) e DE:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria DE.
c) patente comprendente le categorie CE e D (o D1):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria CE.
d) patente comprendente le categorie C1 (o C1E) e D:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria D.
e) patente comprendente le categorie C e D1 (o D1E):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria C.
f) patente comprendente le categorie C e D:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
g) Patente comprendente le categorie C1E e D1E:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di tali categorie.
h) Patente comprendente le categorie C1E e D1:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per la categoria C1E.
i) Patente comprendente le categorie C1 e D1E:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per la categoria D1E.
l) patente comprendente la categoria B (o BE) e una delle seguenti categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE:
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame previsto per le categorie possedute diversa dalla categoria B (o BE).
m) patente comprendente la categoria A (o A1 o A2) e B (o BE):
il titolare potrà optare di svolgere l’esame di revisione sulla base del programma stabilito per una di dette categorie.
n) patente comprendente le categorie A (o A1 o A2) e B1:
il titolare potrà optare di svolgere l’esame sulla base del programma stabilito per una di dette categorie.
o) patente comprendente le categorie AM e A (o A1 o A2):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria A (o A1 o A2).
p) patente comprendente le categorie AM e B (o B1 o BE):
l’esame di revisione è svolto sul programma d’esame stabilito per la categoria B (o B1 o BE).
Al momento della presentazione dell’istanza di revisione, il titolare può chiedere di svolgere le prove d’esame per una delle categorie contenute nella sua abilitazione alla guida, per esempio, il titolare di patente di guida della categoria D può chiedere di svolgere le prove d’esame di revisione sul programma della categoria B, ovvero, sempre a titolo di esempio, il titolare della categoria B può chiedere di svolgere le prove d’esame sul programma della categoria A2. In questi casi, se l’esame ha esito negativo viene disposta la revoca della patente ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s.; se, invece, l’esito è positivo, il titolare della patente dovrà presentare istanza di riclassificazione della stessa per la categoria per la quale ha svolto l’esame di revisione.
Il provvedimento di revisione della qualificazione CQC può essere disposto esclusivamente nel caso in cui il suo titolare subisca la decurtazione totale del punteggio.
Al momento dell'esame di revisione occorre presentarsi con la patente di guida in originale oppure essere muniti dell' eventuale provvedimento di sospensione in originale con notifica del ritiro della patente di guida.
Il provvedimento con cui viene disposta la revisione è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E’ ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
DOCUMENTI NECESSARI PER L'ESAME DI REVISIONE DELLA PATENTE DI GUIDA ART.128 DEL C.D.S.
1) Bisogna presentare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione la Domanda compilando il modello mod. TT 746. Il modello viene distribuito gratuitamente presso gli Uffici Provinciali della Motorizzazione.
Quando si presenta la domanda, debitamente compilata, la Motorizzazione stabilisce immediatamente la data dell'esame di teoria (la data d'esame può anche essere oltre i trenta giorni).
Superato l'esame di teoria viene fissata la data dell'esame di guida. Bisogna prestare molta attenzione alla data in cui si presenta la domanda presso la Motorizzazione: se la presentazione dell’istanza di revisione avvenisse oltre i trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revisione, l’Ufficio Motorizzazione civile può disporre la sospensione della patente di guida.
La sospensione della patente di guida è disposta anche quando qualora il soggetto che deve sottoporsi a revisione risulti assente alle prove d’esame e siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento di revisione.
Qualora la prova di teoria abbia esito negativo, l’Ufficio Motorizzazione Civile presso il quale si è svolto l’esame, emana il provvedimento di revoca della patente ai sensi del predetto art. 130, comma 1, lettera b), c.d.s. Nel caso in cui, invece, la prova di teoria si concluda con esito positivo, il candidato richiederà all’Ufficio Motorizzazione Civile, di fissare la data per sostenere la prova di guida.
L'esame di guida dell'esame di revisione può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi ma il candidato deve essere accompagnato da una persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122, comma 2, c.d.s.
Il titolare di patente delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, D1, D1E senza obbligo di cambio automatico che intende svolgere la prova pratica di revisione con veicolo dotato di cambio automatico, dovrà, nel caso di esito positivo di detta prova, richiedere il duplicato della patente, al fine di far iscrivere, in corrispondenza della categoria per la quale ha sostenuto la prova di revisione, il codice comunitario armonizzato “78”.
In caso di esito negativo, la patente di guida viene revocata, ai sensi dell’art. 130, comma 1, lettera b).
La domanda ha validità annuale. Alla scadenza, il titolare della patente o della qualificazione CQC per la quale è stata disposta la revisione, dovrà presentare nuova istanza.
Nell’ arco di validità della domanda per l 'esame di revisione , è consentito, al conducente di svolgere una sola prova di teoria e una sola prova pratica; il conducente che nell’ arco annuale di validità dell’istanza, sostiene la prova di teoria ma non si sottopone alla prova di guida, dovrà ripresentare nuova domanda e, sulla base di questa, sostenere entrambe le prove.
Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la possibilità di sostenere, una sola volta, nell’arco di validità della predetta domanda.
Cosa è necessario presentare per sostenere l'esame di revsione
-Versamento di 16,20€ pagato su c./c. 9001 (il bollettino è disponibile presso gli Uffici della Motorizzazione o negli Uffici Postali ma è possibile anche pagarli on line sul portaledell'automobilista Pagamento on Line
- i codici causali non sono obbligatori - i bollettini di conto corrente postale n. 9001pagati presso Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi) l’attestazione di avvenuto pagamento deve essere incollata nell' apposito spazio;
3) Provvedimento di revisione in originale e fotocopia;
4) Certificato Medico in bollo ( con data non anteriore a tre mesi ) in originale e fotocopia, rilasciato dalla Autorità Sanitaria come prescritto sul provvedimento di revisione. Il certificato non è richiesto se non prescritto nel provvedimento suddetto.
5) La patente in corso di validità in originale e fotocopia, oppure eventuale provvedimento di sospensione in originale con notifica del ritiro della patente nel caso di sospensione di patente a tempo indeterminato. Se la patente è sospesa a tempo determinato dalla Prefettura, l'esame non può essere sostenuto prima del termine del periodo di sospensione indicato nel provvedimento (al termine del periodo di sospensione l'interessato deve richiedere la restituzione della patente alla Prefettura).
NOTA BENE: I conducenti che devono sostenere la prova di guida dell’esame di revisione devono presentarsi con la patente in originale o con il permesso di guida rilasciato dall’Ufficio Motorizzazione/ Organi di Polizia.
Nel caso in cui la patente gravata da un provvedimento di revisione tecnica disposta dall'ufficio motorizzazione sia sospesa a tempo indeterminato, per poter effettuare l’esame di guida, è necessario produrre, in sede di esame, il decreto di sospensione a tempo indeterminato con relativa dichiarazione degli Organi di Polizia di avvenuto ritiro della patente. Decreto di sospensione e dichiarazione dovranno essere presentati, prima dell’esame di guida, presso lo sportello “incidenti-ostativi” per il rilascio del nulla osta alla effettuazione dell’esame.
Al momento della prenotazione della prova di guida, al titolare della patente per la quale è stato disposto il provvedimento di revisione, nella eventualità che la patente stessa sia sospesa o risulti scaduta di validità, sarà rilasciata un’autorizzazione, di validità semestrale, ad esercitarsi alla guida ai sensi dell’art. 122 del codice della strada.
L’autorizzazione consente di svolgere esclusivamente le esercitazioni e la prova d’esame purché sia accompagnato da un soggetto che funga da istruttore che abbia i requisiti stabiliti dall’art. 122, comma 2, c.d.s.
- I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. Si informa inoltre che anche la ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.), attestante la richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, è da ritenersi valida ai fini dell'espletamento di tutte le pratiche presentate presso l'Ufficio Motorizzazione dai cittadini extracomunitari. in questo ultimo caso agli atti della pratica dovrà essere allegata, a seconda del caso che ricorre (primo rilascio o rinnovo):
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;
- fotocopia del documento di identità più fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest’ultimo.
Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:
-Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;
-Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto;
-Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica
Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.