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La guida accompagnata: cos'è, quando si può accedere e cosa bisogna fare

La guida accompagnata è un' autorizzazione che  permette, a chi ha 17 anni e una patente di categoria A1, di esercitarsi alla guida delle autovetture per  conseguire la patente B.

Il candato deve sempre avere accanto una persona che funga da istruttore di guida. 
 

I requisiti per accedere alla guida accompagnata sono:
 

  • 17 anni di età
  • possesso della patente A1 o B1 valida (non scaduta e non sospesa);

     

Il rilascio dell'autorizzazione si articola in 3 fasi: 
 

  1. presentazione della domanda presso un Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC);
  2. frequenza di un corso di guida presso un'autoscuola;
  3. rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Motorizzazione Civile.

     

Fase 1 - presentazione domanda
 

Dove va fatta

Presso un Ufficio Motorizzazione Civile

 

Quale documentazione è necessario presentare
 

  • domanda di rilascio dell'autorizzazione alla guida accompagnata, su apposito modello, firmata dal genitore, o dal legale rappresentante del minore, e dal minore (modello istanza);
  • attestazione di versamento di € 32,00 su c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
  • attestazione di versamento di € 10,20 su c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione);
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su apposito modello, comprovante la qualità di genitore, ovvero di legale rappresentante del minore (modello dichiarazione sostitutiva);
  • fotocopia del documento di identità del dichiarante;
  • se il minore ha necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo: certificato rilasciato da una Commissione medica locale indicante gli adattamenti richiesti per la guida.
     

L'Ufficio della Motorizzazione, se la patente è in corso di validità e non è sospesa, rilascia una ricevuta della domanda che consente l'iscrizione al corso di guida (modello ricevuta).

 

La ricevuta scade al compimento dei 18 anni oppure alla data di scadenza della patente posseduta dal minore se tale data è anteriore al compimento dei 18 anni; in questo caso, dopo aver rinnovato la patente, è possibile richiedere un duplicato della ricevuta valido fino alla data di validità della patente e comunque non oltre il compimento dei 18 anni.


 

Fase 2 - Frequenza di un corso di guida
 

E' necessario frequentare un corso di guida presso un' Autoscuola o Centro di istruzione automobilistica

Il candidato frequenta presso una autoscuola o un centro di istruzione automobilistica un corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata di almeno 10 ore di guida effettiva (programma corso di guida).
Durante il corso deve essere compilato il libretto delle lezioni di guida (modello libretto) .
L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica al termine del corso consegna al candidato un attestato di frequenza da presentare all'Ufficio Motorizzazione civile (modello attestato di frequenza).

 

Fase 3 - Rilascio autorizzazione da parte di un Ufficio motorizzazione civile
 

Chi la rilascia

Gli Uffici Motorizzazione Civile
 

Documentazione
 

  • attestato di frequenza rilasciato dall'autoscuola
  • parte originale dei fogli del libretto delle lezioni di guida
  • elenco accompagnatori designati (modello designazione accompagnatori)
     

Possono essere indicati al massimo 3 accompagnatori con i seguenti requisiti:
 

  • età non superiore a 60 anni: è possibile designare come accompagnatori i titolari di patente che, pur avendo un'età inferiore a 60 anni al momento del rilascio dell'autorizzazione, avranno superato tale età alla scadenza di validità della stessa; in tali casi sarà annotata sull'autorizzazione la data limite ridotta per l'accompagnatore, cioè fino al compimento del sessantesimo anno di età.
  • patente:
    • non inferiore alla categoria B
    • in corso di validità e non sospesa negli ultimi 5 anni
    • nel caso di patente italiana: conseguita da almeno 10 anni
    • nel caso di patente rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o appartenente al SEE (Spazio economico europeo): riconosciuta da non meno di 5 anni
       

L'autorizzazione alla guida accompagnata scade al compimento dei 18 anni oppure alla data di scadenza della patente posseduta dal minore se tale data è anteriore al compimento dei 18 anni; in questo caso, dopo aver rinnovato la patente, è possibile richiedere un duplicato dell'autorizzazione valido fino alla data di validità della patente e comunque non oltre il compimento dei 18 anni.


 

Duplicato della ricevuta dell'istanza e dell'autorizzazione alla guida accompagnata
 

Dove va presentata

Presso gli Uffici Motorizzazione Civile
 

Duplicato nel caso di

  • rinnovo di validità della patente posseduta;
  • integrazione o sostituzione degli accompagnatori designati;
  • deterioramento;
     

Documentazione
 

  • attestazione di versamento di € 32,00 su c/c 4028
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • attestazione di versamento di € 10,20 su c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
     

Duplicato nel caso di 

  • distruzione, sottrazione o smarrimento
     

Documentazione

  • attestazione di versamento di € 10,20 su c/c 9001
    (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)
  • denuncia di perdita del possesso presentata a un organo di polizia


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