Conversione della patente estera: cosa serve, quando si può fare
05/07/21
Fare la conversione di una patente estera significa chiedere la sostituzione del documento di guida estero con una patente italiana
Bisogna distinguere dal tipo di conversione che si intende fare tra:
- Conversione di una patente Comunitaria.
- Conversione di una patente non Comunitaria
Cosa cambia
- Conversione patente comunitaria
Questa procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione eurpoea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
Richiesta conversione patente comunitaria
Dove bisogna andare
Presso un Ufficio Motorizzazione Civile oppure presso un'Autoscuola.
Quali documenti bisogna presentare
- domanda su modello TT2112 che potrete tovare
- allo sportello dell’Ufficio della Motorizzazione
- online sul Portale dell'automobilista
- attestazione di pagamento di € 10,20 sul c/c 9001
(bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) - attestazione di pagamento di € 32,00 sul c/c 4028
(bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) - se la patente è in scadenza, è scaduta di validità oppure non ha scadenza o ha validità superiore a quanto previsto dalla norme comunitarie: certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
- patente straniera in originale in corso di validità (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
- documento di riconoscimento in originale e in fotocopia
- codice fiscale in originale e in fotocopia
Se la patente è scaduta è sempre possibile presentare la domanda di conversione, allegando il certificato medico e sapendo che potrà essere necessario verificare la titolarità della patente e il fatto che non sia soggetta a provvedimenti sanzionatori (cioè non sia sospesa, né ritirata, né revocata).
Se sono passati tre anni dalla scadenza della patente si è generalmente sottoposti ad un provvedimento di revisione della patente (è necessario sostenere gli esami di teoria e di guida).
Non è possibile rinnovare o convertire patenti dell'Unione Europea rilasciate a seguito di conversione se il documento originario è stato rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui non vi sono le condizioni di reciprocità previste dall'art. 136 del Codice della Strada.
Pratiche presentate da cittadini extracomunitari
I cittadini extracomunitari che presentano domande per pratiche relative a patenti o veicoli devono aggiungere i seguenti documenti oltre agli altri previsti dalla procedura, sia al momento della richiesta, sia quando ottengono il provvedimento:
- permesso di soggiorno originale in visione e in fotocopia oppure in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale
oppure - carta di soggiorno originale in visione e in fotocopia
- se l'interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno deve presentare la fotocopia del documeno di identità e, a seconda dei casi,
- fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia)
- fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo (ottenuta dall'ufficio postale oppure dalle competenti autorità di polizia) e fotocopia del permesso di soggiorno scaduto
La pratica di conversione può essere presentata da una persona delegata?
La domanda per una pratica allo sportello dell'Ufficio motorizzazione civile può essere presentata, oltre che dal diretto interessato, anche da una persona delegata.
La persona delegata deve avere:
- delega in carta semplice firmata dal titolare della domanda
- proprio documento di identità originale
- copia del documento di identità del titolare della domanda (delegante)
Conversione patente non comunitaria
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:
- Albania (accordo valido fino al 25 dicembre 2019)
- Algeria
- Argentina
- Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
- El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
- Filippine
- Giappone
- Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
- Libano
- Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
- Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
- Moldova
- Principato di Monaco
- Repubblica di Corea
- Repubblica di San Marino
- Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
- Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
- Svizzera (accordo valido fino al 11 giugno 2021)
- Taiwan
- Tunisia
- Turchia
- Ucraina (accordo valido fino al 29 maggio 2021)
- Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
La conversione senza esami è possibile solo se
- la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia
- il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione)
Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.
Richiesta conversione patente non comunitaria
Dove bisgna andare per chiedere la conversione di una patente estera
Presso un Ufficio motorizzazione civile oppure presso un'autoscuola
Quali documenti è necessario presentare per richiederela conversione della patente estera
- domanda su modello TT2112 che potrete trovare:
- presso uno sportello dell’Ufficio Provinciale della Motorizzazione oppure
- online sul Portale dell'automobilista
- attestazione di versamento di € 10,20 sul c/c 9001
(bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) - attestazione di versamento di € 32,00 sul c/c 4028
(bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione) - patente posseduta in originale (in visione) e in fotocopia completa fronte-retro
- 2 fotografie uguali, formato tessera, di cui una autenticata
- certificato medico in bollo da € 16,00 con foto, data non anteriore a tre mesi e relativa fotocopia, rilasciato da un medico abilitato
Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta traduzione giurata del documento di guida.
Eventuali ulteriori istruzioni specifiche per la conversione di patenti rilasciate da alcuni stati non comunitari sono precisate negli appositi accordi di reciprocità, alcuni dei quali sono disponibili nella tabella indicata in precedenza.
In ogni caso per la documentazione completa occorre rivolgersi all'Ufficio motorizzazione civile.
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